NORME DI FUNZIONAMENTO – STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Lamezia Terme, alla Via Conforti n° 49, un’Associazione culturale, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIMULA”, di seguito l’Associazione.

Articolo 2 – Scopo sociale

1.         L’associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

2.         L’associazione persegue come scopo la pratica, la diffusione e la promozione della cultura dell’arte attraverso la ricerca, la creazione, la valorizzazione di opere e azioni legate ad ognuno dei suoi aspetti: musica, teatro, danza, letteratura eccetera, rispondenti alle caratteristiche della perfezione estetica quali elementi peculiari dell’arte stessa, determinante fattore per la formazione del completo e armonioso sviluppo della persona umana.

Contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica della difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L’Associazione per il conseguimento dei propri scopi, assume anche i seguenti compiti:

  • operare per la promozione e la diffusione di attività artistiche, con particolare attenzione volta all’attività dell’arte musicale in genere, predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l’attivazione di corsi di educazione e insegnamento;
  • organizzare corsi di formazione teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e ricerca;
  • favorire, produrre e organizzare manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical, mostre di pittura, di scultura e di opere d’arte in genere, nella più ampia accezione del termine;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;
  • porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
  • stipulare convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l’espletamento dell’attività artistica;
  • organizzare iniziative per sviluppare scambi culturali con altri paesi nazionali ed esteri,
  • allestire e gestire bar e punti ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, riservando la somministrazione ai soli soci.
  • le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte anche presso spazi socio educativi destinati agli anziani e ai minori: asilo nido, scuole materne, centri per l’informazione giovanile, biblioteche, case di riposo per gli anziani;
  • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

L’associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento della sopra detta finalità, potrà affiliarsi e o collaborare con altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi, in particolare: della collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; L’associazione potrà organizzare iniziative a vario genere: per servizi culturali, sociali, turistici, ricreativi atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei soci. Potrà gestire impianti turistici, per lo spettacolo, ricreativi ed assistenziali.

3.         L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. E può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o stipulare contratti di collaborazione, anche ricorrendo ai propri soci.

4.         Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 3 – Durata sociale

La durata dell’associazione è illimitata.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1.         Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall’associazione, siano esse artistiche, culturali e o ricreative, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2.         Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3.         La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura della associazione stessa, i suoi diritti relativi alla struttura democratica che regola la vita associativa e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto. In attesa della prima riunione del Consiglio Direttivo, che delibererà l’accettazione dei nuovi associati, il richiedente godrà di tutti i diritti connessi allo status di associato. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di controlli successivi sulle domande di iscrizione accolte e, laddove dovessero sorgere elementi taciuti o nascosti dalla parte, tali da farne rifiutare l’iscrizione, sarà cura del Consiglio dare alla parte comunicazione del rigetto, unitamente alla restituzione della quota associativa versata, riservandosi il diritto di recuperare eventuali spese già sostenute dall’ente associativo in nome e per conto della parte stessa.

4.         In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

5.         Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, la quale non può essere trasferita a terzi o rivalutata. È fissata dal Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni anno accademico. Tale quota consentirà la priorità sulle iniziative e attività proposte dall’associazione e la partecipazione agli eventi successivi organizzati durante l’anno.

6.  Per usufruire delle iniziative particolari di insegnamento e aggiornamento e per l’utilizzo delle strutture messe a disposizione dall’associazione, gli associati dovranno versare i corrispettivi specifici previsti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza soci

1.         I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria;
    1. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
    1. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
    1. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.

2.         Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

3. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

A) l’assemblea generale dei soci;

B) il presidente;

C) il consiglio direttivo.

Articolo 8 – Funzionamento assemblea soci

1.         L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2.         La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta. I richiedenti ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3.         L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4.         Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5.         L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6.         L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

7.         Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

8.         Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

9.         Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

10.       Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

11.       La convocazione dell’assemblea avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione dell’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o raccomandata. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, in prima ed in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

12.       La seconda convocazione non potrà avvenire nel medesimo giorno della prima. L’assemblea, quando è regolarmente costituita, delibera a maggioranza degli intervenuti.

13.       Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto di voto, fatto salvo quanto indicato all’articolo 11 (assemblea straordinaria).

13.       In seconda convocazione, sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria, saranno validamente costituite con la presenza di almeno 1/3 degli associati.

14.       Per l’approvazione del bilancio/rendiconto annuale, in seconda convocazione l’assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

15.       L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

Articolo 9 – Elettorato passivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria  

Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Validità delle assemblee

  1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite con la presenza di 1/3 degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti tranne per l’approvazione del bilancio per il quale, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea, sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
  3. Le assemblee devono essere convocate sia in prima che in seconda convocazione nella stessa data e nello stesso luogo.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

1.         Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2.         Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.         In caso di parità il voto del presidente è determinante.

4.         Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

1.         Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2.         Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3.         Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

•  deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

•  redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

• fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;

• redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

•  adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

•  attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il presidente

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni sede ed evenienza.

Articolo 18 – Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 – Bilancio e Rendiconto finanziario

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – Anno sociale

L’anno sociale seguirà il tempo dell’anno solare.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Articolo 23 – Sezioni

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti societari.

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale.

È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 25 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegua le medesime finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.

Articolo 26 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.